loader image
"L’attitudine è una piccola cosa che fa una grande differenza".
Winston Churchill

Normativa

Zanlungo & Partners

Ai fini dell’anzianità di servizio è computabile il periodo di apprendistato professionalizzante.

Ai fini dell’anzianità di servizio è computabile il periodo di apprendistato professionalizzante. Dopo la riforma Fornero, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro.

Il periodo di apprendistato professionalizzante si calcola ai fini dell’anzianità di servizio.
Il principio è affermato dalla Corte di Appello di Genova (18 dicembre 2019, n. 579) in relazione al ricorso di un lavoratore assunto con tale tipo di contratto, poi trasformato in ordinario contratto a tempo indeterminato, che chiedeva la corresponsione delle differenze retributive conseguenti al ricalcolo degli scatti di anzianità non versati per il periodo di apprendistato e la dichiarazione della illegittimità delle previsioni del ccnl che prevedevano la non computabilità dei suddetti scatti.
Sulla questione, sorta in vigenza della L. n. 25/1955, ma ancora attuale alla luce del D.LGS. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni (art. 41 ss.), la Corte rileva che, nel silenzio della legge, va applicata la “regola della generale piena equiparazione” all’ordinario contratto a tempo indeterminato come chiarito dalle S.U. della Cassazione (n. 20074/2010), in linea con il principio comunitario (Direttiva 2000/78) del divieto di discriminazione dei lavoratori.
Ed anche se nelle more dell’approvazione delle leggi regionali, ai ccnl è demandato il compito di disciplinare l’apprendistato professionalizzante, tuttavia, essi non possono intervenire in ambiti di competenza più ampi rispetto a quelli attribuiti alla legge regionale. Nella fattispecie esaminata, sono quindi nulle le previsioni della contrattazione collettiva che escludevano i primi 18 mesi di apprendistato dal computo dell’anzianità di servizio.
I giudici precisano inoltre che, in seguito all’entrata in vigore della L. n. 92/2012, in forza della quale la reintegrazione nel posto di lavoro è stata fortemente ridimensionata, sono venuti meno i presupposti per escludere il decorso del termine di prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, alla stregua del principio posto dalla Corte Cost. con le sentenze n. 63/1966 e n. 174/1972 e dalla giurisprudenza successiva.

fonte – soluzionilavoro.it

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Compila il form

Compila il form, un nostro consulente ti contatterà nel minor tempo possibile.