Si forniscono alcune indicazioni per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 38 del DL n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis), secondo cui, per le indennità NASpI in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021, nonché per quelle che hanno decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 non trova applicazione – dal 1° giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021 – il meccanismo della riduzione della prestazione prevista ogni mese, nella misura del 3%, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Dunque, il decreto Sostegni bis ha previsto che, per le indennità di disoccupazione NASpI in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021, è sospesa l’ulteriore applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione medesima, disponendo che dal 1° giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021 rimane invariato l’importo della prestazione in pagamento alla predetta data del 1° giugno 2021, senza quindi l’ulteriore abbattimento della prestazione del tre per cento per i mesi da giugno a dicembre 2021.
La medesima disposizione ha, altresì, previsto che, per le indennità di disoccupazione NASpI aventi data di decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, non trova applicazione il suddetto meccanismo di riduzione della prestazione. Pertanto, in attuazione di detta ultima previsione normativa, le indennità NASpI aventi data di decorrenza nel predetto arco temporale 1° giugno 2021 – 30 settembre 2021 verranno erogate fino al 31 dicembre 2021 nella misura come determinata secondo le ordinarie disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del D.lgs n. 22 del 2015, senza procedere dal primo giorno del quarto mese di fruizione alla riduzione della prestazione nella misura del tre per cento.
La sospensione del meccanismo di riduzione trova applicazione anche nelle ipotesi di liquidazione della prestazione NASpI erogata in forma anticipata in un’unica soluzione.
Pertanto, per le prestazioni NASpI in corso di pagamento alla data del 1° giugno 2021, nonché per le prestazioni aventidecorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, in caso di richiesta di erogazione della prestazione in forma anticipata, la misura dell’anticipazione NASpI viene determinata senza procedere alla riduzione della prestazione per il periodo 1° giugno 2021 – 31 dicembre 2021.
Per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI i beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio alla sospensione del predetto meccanismo.
Per le prestazioni di disoccupazione NASpI che hanno invece decorrenza dal 1° ottobre 2021 trova applicazione la disposizione di cui al richiamato articolo 4, comma 3, del D.lgs n. 22 del 2015, ai sensi della quale la prestazione NASpI viene ridotta ogni mese in misura pari al tre per cento a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
La disposizione di cui al citato articolo 38, comma 1, del DL n. 73 ha, infine, previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 troverà nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione della prestazione.
Inoltre, la richiamata disposizione prevede che per le prestazioni di disoccupazione per le quali è stato sospeso il meccanismo di riduzione nell’anno 2021 (dal mese di giugno al mese di dicembre 2021), si deve procedere alla rideterminazione dell’importo spettante per le successive mensilità da gennaio 2022 applicando tutte le riduzioni (ciascuna in misura pari al tre per cento) corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
fonte – teleconsul editore S.P.A