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"L’attitudine è una piccola cosa che fa una grande differenza".
Winston Churchill

Normativa

Le pillole: “Il Green Pass”

 

 

♦ “Quando entrerà in vigore l’obbligo e quanto durerà” ?

L’obbligo di esibire il green pass per accedere al proprio posto di lavoro  sorgerà in capo a ciascun lavoratore a partire dal 15 Ottobre 2021 sino al 31 Dicembre 2021.

 

♦ “A chi è rivolto”?

Lavoratori pubblici e privati, in particolare:

  •  dipendenti, consulenti e/o partite iva che entrano nei locali aziendali;
  •  lavoratori a domicilio;
  •  lavoratori che accedono a mezzi pubblici;

I lavoratori pubblici, anche esterni, che svolgono qualsivoglia attività ( anche formativa ) presso le PA;

I lavoratori dipendenti e non che svolgono attività lavorativa nelle aziende private di qualsiasi settore e natura;

 

“Che cosa significa “esibire un green pass” valido”?

A richiesta, il soggetto interessato deve mostrare il proprio green pass in corso di validità ottenibile se rientrante in una delle condizioni di rilascio previste dalla normativa italiana ( vaccinazione, guarigione, tampone negativo)

 

” Se non sono vaccinato o non posso certificare una guarigione da Covid-19 , posso comunque lavorare esibendo un tampone negativo”?

La conditio sine qua senza la quale non è consentito accedere al proprio posto di lavoro è l’esibizione di un green pass valido: sarà dunque possibile ottenere un green pass valido una volta ottenuto un tampone negativo.

La durata del tampone, e conseguente del green pass, è ad oggi stabilita in 48h per i test antigenici e di 72h per i testi molecolari.

Attualmente è in discussione la possibilità di estendere la durata dei tamponi antigenici ma restano, al momento, proposte sulla carta.

 

“A chi spetta effettuare i controlli” ? 

L’onere di effettuare i controlli sorge in capo al datore di lavoro che potrà anche individuare ed indicare, con chiarezza, determinati soggetti incaricati dell’accertamento.

 

“Sono un datore di lavoro, in che modo dovrò effettuare i controlli”? 

I controlli potranno essere svolti anche “a campione” attraverso l’utilizzo di un app apposita che verrà rilasciata a breve.

Andrà inquadrato il QR code presente sul green pass del soggetto che lo esibisce e se questo sarà valido l’app restituirà “luce verde” consentendo il libero accesso nei locali aziendali.

N.B.: non essendo in realtà possibile per il datore di lavoro sapere quale sia la condizione personale per la quale un lavoratore ha ottenuto il green pass è sorta una diatriba, ancora irrisolta, sull’utilità dei controlli a campione.

Si pensi al caso, per esempio, di un lavoratore che ottenga il green pass dietro presentazione di un tampone negativo della durata di 48h: va da sé che, se la metodologia usata fosse quella del controllo “a campione”, ci sarebbe il rischio di non controllare il lavoratore in questione magari al terzo o quarto giorno, lavoratore che si vedrebbe così garantito l’accesso anche se titolare di un green pass ormai “scaduto” con buona pace del rischio sanzionatorio che non solo accrescerebbe in maniera esponenziale ma sarebbe anche regolato “dalla sorte”.

Il consiglio dunque, al fine di ridurre al minimo il rischio sanzionatorio, è quello di privilegiare laddove possibile il controllo capillare e quotidiano della documentazione richiesta.

Resta inteso che tutti i controlli che verranno effettuati dovranno rispettare la normativa attualmente in vigore in materia di privacy.

 

♦ “Sono un datore di lavoro, quando dovrò effettuare i controlli”?

La norma recita che i controlli andranno eseguiti prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

 

♦ “Sono un datore di lavoro, nel caso mancassi un controllo od omettessi di farli, cosa rischio”?

La sanzione per il datore di lavoro che non predispone corrette modalità di verifica dei green pass è elevabile da un minimo di 400 euro sino ad un massino di 1000 euro.

 

“Sono un lavoratore che viene sorpreso sul luogo di lavoro senza green pass in corso di validità, cosa rischio”?

Fatti salvi i comportamenti che possono configurare fattispecie punibili con sanzioni più elevate o di diversa natura (tentativo od accesso con green pass contraffatti, aggiramento dei controlli, ingressi “clandestini”), il lavoratore sorpreso senza green pass rischia una sanzione che va dai 600 euro ai 1500 euro.

 

“Sono un lavoratore senza green pass, a quali conseguenze vado incontro”? 

Ad ogni lavoratore che non presenta un green pass in corso di validità viene impedito l’accesso al luogo di lavoro e lo stesso verrà considerato assente ingiustificato e privato della retribuzione sino a quando non presenterà un certificato valido.

 

♦ Mi è stato negato l’accesso al luogo di lavoro e non percepisco più la retribuzione, cos’altro rischio?

Il lavoratore che non presenti un green pass valido verrà considerato assente ingiustificato e privato della retribuzione ma non potrà essere oggetto di sanzioni disciplinari e lo Stesso avrà diritto alla conservazione del posto.

Nel caso il lavoratore appartenga ad un’azienda con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza lo Stesso potrà essere sospeso dal datore di lavoro che potrà così più agevolmente sostituirlo con altro contratto di lavoro per una durata massima di 10 (dieci) giorni prorogabili una volta soltanto.

In tal caso, al lavoratore sospeso non basterà presentare un green pass valido per riprendere il lavoro ma dovrà attendere la fine della sospensione.

N.B.: la disciplina appena descritta non è stata ancora chiarita in tutti i suoi punti, le indicazioni qui fornite devono quindi intendersi come indicazioni di massima.

Nel caso il lavoratore appartenga ad un’azienda con più di 15 dipendenti, non sono invece previste ulteriori sanzioni oltre al considerarlo assente ingiustificato e privo di retribuzione sino alla presentazione di un green pass in corso di validità. Non è dunque prevista la sospensione come per le aziende che occupino meno di 15 unità.

 

Sono un datore di lavoro che impiega lavoratori che, per la particolarità dell’attività aziendale, si spostano in altri luoghi di lavoro / Sono un datore di lavoro che, per la particolarità dell’attività aziendale, riceve nei propri locali aziendali lavoratori di altre aziende provenienti dall’esterno, devo effettuare io i controlli?

Il punto è attualmente in fase di definizione e non è stato chiarito con esattezza se il compito di effettuare le verifiche spetti a “monte” o a “valle”.

Buona norma sarebbe, laddove possibile e vista la celerità del controllo, di verificare la validità della documentazione di tutte le persone che entrano nei luoghi di lavoro in modo da ridurre il rischio sanzionatorio.

Ad ogni buon conto, a breve si spera vengano rilasciate precisazioni ulteriori atte a meglio definire determinate situazioni particolari come accesso di autisti non addetti allo scarico o lavoratori impiegati su cantieri.

 

Sono un lavoratore non in possesso di green pass in corso di validità, ho diritto allo smart working? 

No, non esiste un automatismo tra mancanza di titolarità di green pass e richiesta di lavoro in smart working.

La richiesta, infatti, andrà discussa col datore di lavoro e sarà soggetta alle esigenze organizzative aziendali.

 

 

 

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