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Normativa

Zanlungo & Partners

Le pillole: “Comunicazione preventiva lavoratori autonomi”

Il 20 Dicembre 2021, con pubblicazione in G.U., è stato convertito in legge con modifiche il Dl 146/2021.

Tra le varie novità introdotte è bene dare risalto all’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva per le collaborazioni occasionali pagate dal 01/01/2022. Non essendoci ancora modalità operative definite in merito a quanto in oggetto, secondo quanto previsto dalla Legge ci si deve rifare alla disciplina del lavoro intermittente.

Di conseguenza, chi fa ricorso, nello svolgimento della propria attività, al lavoro autonomo occasionale, è tenuto a comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’avvio della prestazione, mediante sms o posta elettronica. In attesa di specifici chiarimenti, il committente può comunicare l’avvio dell’attività di lavoro autonomo occasionale mediante:

1) invio preventivo di un’e-mail a  intermittenti@pec.lavoro.gov.it (preferibilmente tramite pec), utilizzando l’apposito modello “UNI-Intermittente” con indicazione del codice fiscale del prestatore e l’inizio dell’attività, specificando nel testo della pec che si tratta di lavoro autonomo occasionale e che la comunicazione viene effettuata ai sensi dell’art. 13 del D.L. 146/2021, convertito in legge;

2) (esclusivamente in caso di prestazione svolta non oltre 12 ore dalla comunicazione) invio di un sms, contenente almeno il codice fiscale del lavoratore, al numero 339 9942256 previa registrazione del numero utilizzato.

Oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla norma per mancata o tardiva comunicazione, stabilita in un minimo di 500 euro sino ad un massimo di 2500 euro per ciascun lavoratore interessato dall’inadempienza, in caso di verifica l’Ispettorato del Lavoro può adottare altresì, nei confronti del datore di lavoro, un provvedimento di sospensione laddove riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero sia inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

In più, per l’intera durata della sospensione, si prevede che:

  • sia fatto divieto all’impresa di contrattare con la P.A. e le stazioni appaltanti;
  • il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i contributi previdenziali ai lavoratori interessati

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