L’approvazione in via definitiva del cosiddetto Decreto Trasparenza, D.lgs. n. 104 del 27/06/2022 introduce una radicale riforma nella contrattualistica dei rapporti di lavoro non potendosi definire, infatti, le novità introdotte come semplici aggiunte alla disciplina precedentemente in atto.
In particolare, è tale la ratio posta alla base delle modifiche promulgate che non è più proponibile pensare alla semplice lettera di assunzione così come sino ad oggi conosciuta ed interpretata mentre è, invece, ormai di fatto obbligatorio pensare alla stessa come alla reale concretizzazione, anche in termini formali, dell’obbligo informativo unilaterale che grava sul datore di lavoro all’interno di un vero e proprio “contratto” di lavoro che le parti pongono in essere al momento della stipula ( e come vedremo per alcuni aspetti, anche successivamente) del proprio negozio giuridico,
La vecchia lettera di assunzione, infatti, lascia spazio a far data dal 13 di Agosto 2022 ad un vero e proprio “contratto di lavoro” in cui ricade sul datore di lavoro l’obbligo di fornire al lavoratore una serie di informazioni dettagliate, multiple e ben circostanziate, riguardanti vari aspetti del rapporto di lavoro, dal suo svolgimento sia a livello pratico sia a livello normativo alle condizioni di lavoro in generale che il lavoratore troverà nell’ambiente di lavoro in cui verrà inserito.
Sostanzialmente, la ratio posta alla base della riforma è quella di normare ogni singolo aspetto del rapporto di lavoro senza demandare più nulla ad una ipotetica volontà espressa successivamente dalle parti: ogni aspetto del rapporto col lavoratore, da quello economico a quello organizzativo – lavorativo, da quello disciplinare a quello formativo, dagli elementi del recesso a quelli delle condizioni di lavoro, vanno per legge normati all’inizio del rapporto in modo tale da consentire al lavoratore di avere davanti a sé la totalità di informazioni disponibili già dal primo momento in cui il rapporto di lavoro si concretizza e, nel caso, di richiedere un supplemento informativo. Nei fatti, una lettera di assunzione arriverà agevolmente a svariate decine di pagine da sottoscrivere.
- In che cosa si traduce, in termini di obblighi in capo al datore di lavoro, questa vera e propria riforma?
Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di lavoro con un lavoratore a far data dal 13 Agosto 2022 è tenuto a fornire allo stesso una serie di informazioni dettagliate che dovrà inserire nella lettera di assunzione, pena l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto.
- Quali sono le informazioni che il datore di lavoro deve inserire nella lettera di assunzione?
La lettera di assunzione, la cui stesura è ormai assimilabile a quella di un vero e proprio contratto, dovrà contenere le seguenti informazioni:
- Le identità delle parti sottoscrittrici del contratto ivi compresi i riferimenti delle imprese utilizzatrici nel caso di lavoratori di agenzie di somministrazione lavoro e dei co-datori;
- La data di inizio del rapporto e , nel caso di rapporti di lavoro a termine, quella di fine;
- La tipologia di rapporto di lavoro che si intende instaurare;
- L’inquadramento del lavoratore attraverso l’individuazione della categoria, del livello e della qualifica o, alternativamente, una descrizione anche sommaria del lavoro svolto;
- La sede e il domicilio del lavoro;
- Il luogo del lavoro nel caso vi sia un luogo fisso e predeterminabile in cui il lavoratore verrà impiegato in maniera predominante. In caso non fosse possibile indicarlo, sarà necessario indicare che il lavoratore è occupato in luoghi diversi ( possibilmente indicandoli) o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
- La programmazione approfondita e dettagliata dell’orario di lavoro, le condizioni di eventuali modifiche all’orario di lavoro pattuito e i cambiamenti di turnazione, se prevedibili integralmente o in via sostanziale, nell’organizzazione del lavoro che andranno altresì previsti con adeguato preavviso che andrà indicato preventivamente. Se il rapporto di lavoro si svolgerà attraverso modalità organizzative imprevedibili, al datore di lavoro è fatto obbligo di indicare: – la variabilità della programmazione – le ore e/o i giorni in cui il lavoratore sarà chiamato a svolgere la propria attività lavorativa – i giorni di preavviso con cui il datore comunicherà al lavoratore la variazione dell’orario lavorativo – l’ammontare minimo delle ore retribuite e la retribuzione prevista per il lavoro prestato oltre le ore garantite;
- Le condizioni relative al lavoro straordinario, alla sua collocazione e le condizioni economiche previste per il corrispettivo maggiorato con indicazione chiara delle percentuali contrattualmente applicabili;
- La durata del periodo di prova ( previsto in NON oltre 6 mesi );
- L’importo della retribuzione con, in aggiunta, le modalità esplicitate di pagamento e i termini entro cui avverrà lo stesso;
- Il contratto collettivo nazionale applicato ivi compresi le parti sottoscrittrici e gli eventuali accordi di secondo livello;
- La procedura da seguire, i termini previsti e la forma da utilizzarsi in caso di recesso dal rapporto sia del lavoratore sia del datore di lavoro;
- La durata delle ferie nonché di tutte le altre tipologie di congedi retribuiti previsti da legge e contratto spettanti al lavoratore;
- Il diritto del lavoratore a ricevere la formazione erogata dal datore, laddove prevista, e le modalità di fruizione della stessa;
- L’indicazione degli Enti e degli Istituti a cui il datore di lavoro versa la contribuzione previdenziale ed assicurativa nonché le altre forme di protezione in termini di sicurezza sociale;
- Le finalità, le modalità di utilizzo, le logiche e i meccanismi che regolano l’utilizzo di eventuali sistemi di monitoraggio utilizzati automatizzati e il loro impatto alla luce del GDPR in tema di privacy;
- Il rispetto della normativa sulla privacy attualmente in vigore e le relative informazioni sul trattamento dei dati;
- La durata prevista, la valuta ed altre prestazioni ulteriori in natura o denaro e le condizioni previste per il rimpatrio di lavoratori distaccati all’estero, ivi compresa l’indicazione del sito internet o degli indirizzi email dello Stato membro ospitante;
- Qual è l’ambito di applicazione previsto dal Decreto Trasparenza?
La normativa sui nuovi contratti di assunzione si applica alle seguenti categorie di rapporti di lavoro:
- Lavoro subordinato ( ivi compreso quello agricolo) indeterminato, determinato e part time;
- Lavoro intermittente;
- Lavoro somministrato;
- Collaborazioni coordinate continuative;
- Prestazioni occasionali;
- Lavoro domestico;
- Pubbliche amministrazioni
- Quali documenti vanno consegnati al lavoratore ed entro quali termini?
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare, alternativamente, i seguenti documenti:
- contratto individuale di lavoro in forma scritta;
- copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ( Uni-Lav )
Il datore di lavoro ha 7 (sette) giorni di tempo per fornire:
- informazioni non fornite immediatamente
Il datore di lavoro ha 30 (trenta) giorni di tempo per fornire informazioni non essenziali quali, a titolo di esempio:
- formazione
- congedi
- imprese somministratrici
La raccomandazione resta comunque quella di fornire tutti i dati richiesti al momento della stipula.
- A quali lavoratori si applica?
Il nuovo regime si applica ai lavoratori assunti a partire dal 13 Agosto 2022 e per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro in essere alla data del 1 Agosto 2022.
Per questi ultimi lavoratori è prevista la possibilità di richiedere il contratto di assunzione “integrato” ed il datore di lavoro avrà 60 (sessanta) giorni di tempo per fornirlo al lavoratore richiedente.
- Sono previste sanzioni in caso di inadempienza?
Si, il regime sanzionatorio è severo: in caso di “incompleta od omessa” indicazione chiara delle informazioni richieste la sanzione amministrativa prevista varia dai 250 ai 1500 euro per ogni lavoratore interessato ed è comminata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche su segnalazione del lavoratore.
N.B. E’ NOTIZIA DI OGGI CHE ,NEL RICEVERE LA RICHIESTA AVANZATA DALL’ORDINE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, ALLA LUCE SIA DEL PARTICOLARE PERIODO DELLA PROMULGAZIONE SIA DELLE EVIDENTI E REALI DIFFICOLTA’ APPLICATIVE CHE AZIENDE E CONSULENTI DEVONO FRONTEGGIARE PER DAR CORSO ALLA NUOVA NORMATIVA, IL MINISTERO DEL LAVORO ACCOGLIE LA RICHIESTA DI INSERIRE UNA DIFFIDA AD ADEMPIERE ENTRO 30 GIORNI PER LE ASSUNZIONI DA EFFETTURARSI. CIO’ SIGNIFICA CHE IL NUOVO REGIME ENTRA SI’ IN VIGORE MA ALLE AZIENDE E’ CONSENTITO ADEMPIERE AGLI ONERI PREVISTI IN UN LASSO TEMPORALE PIU’ AMPIO.
Lo Studio si farà carico, in collaborazione con i propri Clienti, di redigere i nuovi contratti di assunzione (nel caso personalizzati) con l’impegno di aggiornarli tempestivamente alle richieste normative qui descritte.