Come noto, il decreto “Aiuti Quater” ha innalzato a 3mila euro (dai precedenti 600) la soglia delle liberalità (fringe benefits) che il datore di lavoro può erogare senza che tali importi concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Vediamo, in maniera più semplice possibile, come si configura e quali sono le conseguenze di questo provvedimento.
♦ Quali sono i riferimenti normativi?
Il riferimento normativo posto alla base del provvedimento è, come specificato dall’ADE, il comma 3 dell’art. 51 del TUIR mentre non vi sono riferimenti al comma 2 del medesimo articolo. Vedremo nei punti successivi che questo è un dettaglio normativo di importanza significativa.
♦ A chi è destinato?
I destinatari del provvedimento sono i lavoratori dipendenti del settore privato ivi compresi i collaboratori COCOCO, gli amministratori e i lavoratori autonomi occasionali oltre ad altri soggetti percettori di reddito di lavoro assimilato ( ad esempio, i tirocinanti)
♦ E’ un obbligo del datore di lavoro?
Assolutamente no, il datore di lavoro ha una semplice facoltà di riconoscere quanto in oggetto anche in presenza di eventuali richieste dirette dei lavoratori
♦ E’ obbligatorio, una volta optato per l’erogazione del benefit, riconoscerlo a tutti i lavoratori?
Come precedentemente detto, il riferimento normativo va ricondotto al comma 3 dell’art.51 del Tuir e non al comma 2 del medesimo articolo, che norma invece il welfare aziendale conseguente ad accordi di secondo livello, premi di produttività normative contrattuali tucur.
Questo significa, in soldoni, che mentre il welfare aziendale ex comma 2 va erogato, dietro accordo, a categorie omogenee di dipendenti, quello previsto dal comma 3 dell’art.51 (che qui interessa) può essere riconosciuto anche AD PERSONAM e quindi non alla totalità dell’organico aziendale o per categorie omogenee preventivamente identificate.
Il datore di lavoro potrà quindi riconoscere il benefit ad alcuni lavoratori piuttosto che ad altri e, nell’ambito dei lavoratori prescelti, potrà optare per il riconoscimento di importi diversificati per ciascun lavoratore interessato, sempre nel rispetto della soglia dei 3mila euro.
♦ E’ possibile effettuare una dazione di denaro in busta paga?
No, la soglia dei 3mila euro è da intendersi come un semplice innalzamento dell’importo originario di 258,23 euro previsto per i fringe benefits e va quindi interpretata come dazione di beni o servizi e NON come erogazione di denaro. Una somma di denaro inserita in busta paga verrebbe dunque assoggettata a tributo e contributo rappresentando un semplice elemento retributivo puro. Le uniche dazione di denaro consentite sono quelle a rimborso di eventuali spese sostenute dal lavoratore ( che dovrà darne dimostrazione documentale ) come nel caso delle utenze di luce e gas che tratteremo in seguito.
♦ Come posso fare, dunque, per riconoscere questi importi?
La dazione di beni o servizi va eseguita utilizzando le piattaforme di welfare disponibili sul mercato e può riguardare tutti i prodotti che, in tal ambito, sono regolarmente acquistabili. ( buoni spesa, rette scolastiche, spese mediche, etc…)
In busta paga verrà data traccia dei beni o servizi concessi al lavoratore a mezzo di una specifica voce “welfare” che sarà esclusivamente figurativa ( salvo in caso di rimborso )
♦ E’ possibile, per il datore di lavoro, farsi carico delle “bollette” del lavoratore?
Si, in via eccezionale è stabilito che, a fianco dei beni e servizi erogabili nei limiti di soglia individuati in 3mila euro, è possibile per il datore di lavoro pagare direttamente le bollette ancora da saldare del lavoratore o provvedere al rimborso dei costi da lui già sostenuti nei mesi scorsi fino alla concorrenza dell’importo prescelto. Le bollette che possono essere oggetto di rimborso sono solo quelle riferibili al consumo di energia elettrica o gas usufruita nell’anno 2022 ( attenzione dunque a saldi di annualità passate ed anticipi di annualità successive) e sono incluse esclusivamente bollette riferibili ad utenze domestiche di energia elettrica, del gas naturale e del servizio idrico integrato e possono riguardare ( come confermato dall’ADE ) anche immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti con titolo idoneo, sia esso proprietà, affitto o comodato, non solo dal lavoratore dipendente ma anche dal coniuge dai suoi familiari a patto che le spese siano sostenute dal lavoratore stesso, dal coniuge o da altro familiare. E’ previsto anche il rimborso di utenze intestate ai condomini e poi successivamente ripartite tra gli inquilini.
N.B.: nel caso non venisse stabilito un importo a capienza ma ci si facesse carico di “intere” bollette, è necessario prestare attenzione agli importi del Canone Rai inserito in bolletta che non può rientrare in eventuali pratiche di rimborso.
♦ Nel caso scegliesse di pagare “le bollette”, quale documentazione deve conservare il datore di lavoro?
Con circolare n. 35/E l’ADE specifica che il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore e conservare la documentazione contabile attestante il pagamento delle bollette oggetto di rimborso oppure acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445-2000) in cui il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche completa degli elementi identificativi della loro tipologia, importo, data e modalità di pagamento. Con la medesima autocertificazione, il dipendente deve altresì certificare che le medesime fatture non sono oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, da parte di altri dipendenti presso lo stesso o altri datori di lavoro. Anche il dipendente dovrà conservare copia della suddetta documentazione.
♦ C’è un limite temporale per erogare questi beni o servizi?
Si, il limite temporale è rappresentato dalla scadenza dell’anno fiscale prevista per il 12 Gennaio 2023. Restano, quindi, le elaborazioni di Novembre e Dicembre ( a patto che venga eseguita entro il 12 Gennaio 2023) per l’erogazione del benefit. Un tempo molto ristretto considerando che la soglia dei 3mila euro è stata deliberata da pochissimo.
♦ Il limite dei 3mila euro è da intendersi come soglia o come franchigia?
L’ADE ha precisato che il limite in questione rappresenta una soglia e non una franchigia, ciò significa che se l’importo di benefit riconosciuto super i 3mila euro verrà assoggetata l’intero importo riconosciuto e non solo la parte eccedente.
♦ E’ cumulabile con il bonus benzina di 200 euro?
Si, il bonus carburante di 200 euro è cumulabile con la soglia di 3mila euro di welfare aziendale ( che può prevedere a sua volta maggiori importi riconosciuti in buoni carburante oltre ai 200 previsti dal bonus carburante stesso )
♦ La soglia dei 3mila euro è prevista anche per il 2023?
Non al momento, per il 2023 la soglia esente attualmente prevista torna ad essere quella di 258,23 euro